Descrizione
L’art. 4-bis, comma 2, della legge n. 459/01, modificato da ultimo dall’articolo 6, comma 2, lett. a), della legge 3 novembre 2017, n. 165, prevede l’opzione di voto per corrispondenza degli elettori temporaneamente all’estero.
La richiesta deve pervenire direttamente al comune d’iscrizione nelle liste elettorali entro il trentaduesimo giorno antecedente la data di votazione e, quindi, entro il 07 maggio 2025, in tempo utile per l’immediata comunicazione al Ministero dell’interno.