Salvaguardia dei boschi e delle alberature

Legge regionale 19 novembre 2011 N°28 - Art. 3

È trasferito ai comuni il rilascio dell’autorizzazione all’abbattimento e spostamento di alberi sottoposti a tutela ed alla raccolta ed estirpazione delle specie erbacee ed arbustive sottoposte a tutela secondo quanto indicato agli articoli 13 e 14, quando gli alberi e le specie erbacee ed arbustive ricadono nelle zone di tipo A, B, C, D ed F di cui al D.M. 2 aprile 1968, o nelle corrispondenti situazioni insediative definite dal regolamento regionale 25 marzo 2010, n. 7 (Regolamento regionale sulla disciplina del Piano comunale dei servizi alla popolazione, delle dotazioni territoriali e funzionali minime degli insediamenti e delle situazioni insediative di cui all’articolo 62, comma 1, lettere a), b) e c) della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale)), e nelle zone dove sono previsti insediamenti commerciali. L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.

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Pagina aggiornata il 10/11/2023

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